Art. 2.
(Modalità di distribuzione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a fissare i livelli qualitativi minimi dei profilattici e le modalità di distribuzione degli stessi e con cadenza annuale indice i bandi di concorso per la fornitura, a livello nazionale, dei profilattici e dei macchinari necessari alla loro distribuzione provvedendo, entro i tre mesi successivi all'indizione del bando, a fornire adeguate informazioni alle parti interessate sull'elenco delle aziende e dei materiali selezionati.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce le modalità per la posa delle macchine distributrici di profilattici a prezzo agevolato o gratuito nelle scuole secondarie superiori e nelle università nonché per la diffusione delle pubblicazioni esplicative.

 

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      3. Il Ministro della salute, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce le modalità per la posa delle macchine distributrici di profilattici a prezzo agevolato presso gli esercizi pubblici di somministrazione di cibi o bevande, i locali pubblici da ballo e in ogni altro locale di intrattenimento nonché per la diffusione delle pubblicazioni esplicative.